Proposta di legge per ridurre l'IUC sui veicoli usati importati

Anonim

dopo qualche mese la Commissione Europea ha invitato il Portogallo a "cambiare la sua legislazione sulla tassazione dei veicoli a motore" , un disegno di legge è ora in discussione in Parlamento per conformarsi alla direttiva comunitaria.

Quando la Commissione Europea (CE) ha lanciato un avvertimento al Portogallo circa l'incompatibilità della legislazione portoghese in materia di tassazione delle auto usate importate con quella dell'articolo 110 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), un periodo di due mesi affinché il Portogallo risolva la situazione, periodo che è già scaduto.

Ora, a quasi tre mesi dalla comunicazione data dalla CE, e fino ad ora siamo a conoscenza che "un parere motivato in merito è stato inviato alle autorità portoghesi" come aveva informato che avrebbe fatto se non si fossero verificati cambiamenti, sembra che il I legislatori portoghesi hanno deciso di seguire le direttive.

Cosa cambia

IL disegno di legge in discussione non tratta ISV (tassa di circolazione) pagato per usato importato ma si per l'IUC . Detto questo, i veicoli usati importati, per il momento, devono continuare a pagare gli stessi valori ISV, ma rispetto all'IUC, non pagheranno più come se fossero un veicolo nuovo dall'anno in cui sono stati importati.

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Pertanto, per quanto riguarda l'IUC, se la proposta di legge è approvata, tutte le auto importate pagheranno IUC in base alla data di prima immatricolazione (purché provenga dall'Unione Europea o da un paese dello spazio economico europeo come Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

In altre parole, se un'auto importata è antecedente a luglio 2007 pagherà l'IUC secondo le “vecchie regole”, che consentiranno una forte riduzione dell'importo addebitato. Altri beneficiati da questo possibile cambiamento sono i classici precedenti al 1981 che sarebbero esentati dal pagamento dell'IUC.

Secondo quanto si legge nella proposta di legge, se approvato, entrerà in vigore a partire dal 1 luglio 2019, tuttavia entrerà in vigore solo a partire dal 1 gennaio 2020.

il conto

Intitolata "Proposta di Legge 180/XIII" e disponibile sul sito del Parlamento, questa può ancora essere modificata, ma per ora vi lasciamo qui la proposta di cui si discute integralmente affinché possiate conoscerla:

Articolo 11

Modifica al Codice Fiscale Unica

Gli articoli 2, 10, 18 e 18-A del Codice IUC hanno ora la seguente formulazione:

Articolo 2

[…]

1 - […]:

a) Categoria A: autovetture leggere e veicoli leggeri ad uso promiscuo con un peso lordo non superiore a 2500 kg che sono stati immatricolati, per la prima volta, nel territorio nazionale o in uno stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, dal 1981 fino alla data di entrata in vigore del presente codice;

b) Categoria B: Autovetture di cui alle lettere a) ed) del comma 1 dell'articolo 2 del Codice Fiscale dei Veicoli e dei veicoli leggeri ad uso promiscuo di massa complessiva non superiore a 2500 kg, la cui data di prima immatricolazione, nel territorio nazionale o in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, dopo l'entrata in vigore del presente codice;

Articolo 10

[…]

1 - […].

2 — Per i veicoli di categoria B la cui data di prima immatricolazione nel territorio nazionale o in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo è successiva al 1 gennaio 2017, si applicano le seguenti tariffe aggiuntive:

[…]

3 — Nella determinazione del valore complessivo dell'IUC, alla raccolta ricavata dalle tabelle previste nei commi precedenti vanno moltiplicati i seguenti coefficienti, a seconda dell'anno di prima immatricolazione del veicolo nel territorio nazionale o in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo:

[…]

Articolo 21

Entrata in vigore ed entrata in vigore

1 — La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2019.

2 — Entra in vigore il 1 gennaio 2020:

Il) […]

b) Modifiche agli articoli 2 e 10 del Codice IUC, apportate dall'articolo 11 della presente legge;

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